14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3694 del 31 maggio 1986
Testo massima n. 1
Si ha contratto aleatorio — non soggetto, ai sensi dell’art. 1448, quarto comma, c.c. all’azione di rescissione per lesione — quando l’alea, per specifica pattuizione delle parti ovvero per la natura stessa del negozio, lo caratterizzi nella sua interezza e fin dalla sua formazione, cosicché sia radicalmente incerto per una o per tutte le parti, il vantaggio economico, in relazione al rischio cui le stesse si espongono. Deve pertanto considerarsi aleatorio il contratto in base al quale sia dovuta una prestazione periodica a carico di una parte ed a favore dell’altra, sino alla morte di quest’ultima e dei suoi eredi, ancorché sia fissata una durata minima di tale prestazione, dal momento che la morte dei beneficiari prima della scadenza del termine comporta pur sempre l’estinzione della prestazione dell’obbligo.
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