Cass. pen. n. 8592 del 2 marzo 2016
Testo massima n. 1
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello.