Cass. pen. n. 29628 del 13 luglio 2016

Testo massima n. 1


I provvedimenti di espulsione di un soggetto verso l'Italia da parte di un Stato estero, ovvero di consegna allo Stato italiano a seguito di espulsione, non pongono limiti all'esercizio dell'azione penale in Italia e non comportano l'applicazione della procedura di estradizione, trattandosi di atti che, troncano ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, il proprio disinteresse ad attivare forme di protezione nei confronti di tale soggetto.

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