Cass. pen. n. 24448 del 13 giugno 2016
Testo massima n. 1
In tema di misure di prevenzione, il solo titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di confisca assume la qualità di "terzo intestatario", cui è attribuita la facoltà di proporre opposizione, tale non potendosi considerare colui che abbia al momento in cui il provvedimento di confisca diviene definitivo, già ceduto detto bene al soggetto proposto in forza di un contratto con effetti reali, anche se successivamente annullato dal giudice civile. (Fattispecie relativa ad opposizione a rigetto di richiesta revoca di confisca, in cui la Corte ha escluso che l'effetto retroattivo previsto dall'art. 1445 cod. civ., derivante dall'annullamento di un contratto di cessione di quote di una società, producesse effetti anche nel giudizio di prevenzione, permettendo di qualificare come "terzo intestatario" colui che, all'epoca del provvedimento ablatorio, tale veste non rivestiva proprio in virtù del negozio di alienazione).