Cass. pen. n. 12305 del 23 marzo 2016
Testo massima n. 1
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.).