Cass. civ. n. 11179 del 20 novembre 1990
Testo massima n. 1
Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà del medesimo; pertanto, la loro successiva revoca è inidonea, senza il consenso della detta controparte, ad eliminare l'effetto risolutivo già prodotto dalle dimissioni stesse.
Testo massima n. 2
Le norme dell'art. 1447 (contratto concluso in istato di pericolo) e dell'art. 1448 (azione generate di rescissione per lesione) c.c. non sono applicabili, neppure in via analogica, alle dimissioni, che costituiscono un atto unilaterale del lavoratore non implicante alcuna prestazione in favore del datore di lavoro.