14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11179 del 20 novembre 1990
Testo massima n. 1
Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà del medesimo; pertanto, la loro successiva revoca è inidonea, senza il consenso della detta controparte, ad eliminare l’effetto risolutivo già prodotto dalle dimissioni stesse.
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Testo massima n. 2
Le norme dell’art. 1447 [ contratto concluso in istato di pericolo ] e dell’art. 1448 [ azione generate di rescissione per lesione ] c.c. non sono applicabili, neppure in via analogica, alle dimissioni, che costituiscono un atto unilaterale del lavoratore non implicante alcuna prestazione in favore del datore di lavoro.
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