Cass. pen. n. 48021 del 3 dicembre 2015
Testo massima n. 1
Il sequestro probatorio della documentazione necessaria per la comparazione delle scritture, disciplinata dall'art. 75 disp. att. cod. proc. pen., non necessita di specifica motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo pertinenziale tra quanto sequestrato ed i reati in materia di falso, essendo detto vincolo predefinito dall'indicata norma processuale.