Cass. civ. n. 1365 del 18 marzo 1989
Testo massima n. 1
Poiché per il disposto dell'art. 1392 c.c. la procura deve essere conferita nella stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, le restrizioni all'utilizzazione dei mezzi di prova previste per il negozio rappresentativo valgono anche per la procura, essendo questa soggetta allo stesso regime probatorio. Ne consegue che quando sia richiesta la forma scritta ad substantiam, l'esistenza di un principio di prova per iscritto non è sufficiente a rendere ammissibile la prova per testimoni della procura.