14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8198 del 29 agosto 1997
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 1392 c.c. — secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere — è riferibile soltanto ai contratti rispetto ai quali sia la legge a prescrivere una particolare forma, mentre, rispetto ai contratti per i quali la forma sia richiesta solo ad probationem [ nella specie, il contratto di assicurazione ex art. 1888 c.c. ], il requisito formale assume rilievo solo sul piano probatorio, sicché la sua mancanza non può determinare l’invalidità della procura.
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