Cass. pen. n. 3562 del 26 gennaio 2015
Testo massima n. 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali inidonei a limitarne la libertà di movimento o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità, in ordine al delitto di violenza privata, del sindaco di un Comune -che aveva 'invitato a dimettersi il revisore contabile del medesimo Comune, 'minacciando la revoca dall'incarico - senza tener conto del conflitto di opinioni tra sindaco e maggioranza, da un lato, e revisore contabile, dall'altro, su molteplici aspetti amministrativi nonché della circostanza che l'esperto revisore sapeva perfettamente che l'Amministrazione aveva solo il potere di proposta di revoca nei confronti del Consiglio comunale e, comunque, senza motivare sulle ragioni per le quali la 'pressione sul detto revisore era idonea, nel caso concreto a condizionarne la volontà fino a provocarne le forzate dimissioni dall'incarico).