14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7322 del 10 dicembre 1986
Testo massima n. 1
Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell’altro è non già radicalmente nullo [
ex art. 1418 c.c., in correlazione all’art. 640 c.p. ], sibbene annullabile ai sensi dell’art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, né sotto il profilo intensivo, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’altra parte e cosa a viziarne il consenso. Pertanto, con riguardo alla vendita, il soggetto attivo che riceve la cosa, col consenso sia pur viziato, dell’avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo con la conseguenza che, a sua volta, quest’ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell’azione di annullamento, da parte del deceptus, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1445 [ in relazione agli artt. 2652, n. 6, 2690, n. 3, c.c. ].
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