Cass. pen. n. 18211 del 30 aprile 2015

Testo massima n. 1


La previsione di cui all'art. 612 bis tutela i luoghi in cui si svolgano atti afferenti alla vita privata - ivi compresa quella lavorativa - delle persone; ai fini della sua operatività è, pertanto, necessario che nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività. (In applicazione del principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti dell'imputato per avere commesso un furto all'interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell'attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse durante la chiusura notturna).

Normativa correlata