Cass. pen. n. 5809 del 6 febbraio 2014

Testo massima n. 1


Nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria o di vendita con riserva di proprietà, fino a quando non si verifica il totale pagamento del prezzo, il locatario o il compratore hanno soltanto il possesso delle cose locate o acquistate, delle quali non possono disporre "uti dominus", senza una illecita inversione del titolo del possesso e la conseguente responsabilità per il reato di appropriazione indebita.

Normativa correlata