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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2609 del 3 agosto 1972

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2609 del 3 agosto 1972

Testo massima n. 1

Il soggetto istituito erede universale per testamento non può ignorare la propria delazione testamentaria, dichiarandosi erede legittimo e chiedendo sic et simpliciter la quota legittima della eredità, poiché la delazione legittima è configurabile soltanto in difetto di quella testamentaria. Tuttavia, se non intende accettare la propria istituzione testamentaria, ma far valere altri diritti in relazione alla medesima successione, è tenuto a reagire alla delazione testamentaria o mediante rinunzia, ovvero — se rivesta anche la qualità di legittimario — mediante l’esercizio dell’azione di riduzione delle contrastanti disposizioni testamentarie o delle donazioni, a tutela della quota riservata.

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