Cass. pen. n. 3604 del 24 gennaio 2014

Testo massima n. 1


In tema di rapina, quando la privazione della capacità di agire non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione del delitto, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, è preclusa, in ragione del principio di specialità, la possibilità della applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628 comma terzo n. 2 c.p., che rimane assorbita dal concorrente reato di sequestro di persona.

Normativa correlata