Cass. pen. n. 32937 del 24 luglio 2014

Testo massima n. 1


Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625 bis c.p., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Fattispecie in cui si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire la individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma).

Testo massima n. 2


Il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il furto di 61 confezioni di lamette e di 2 confezioni di assorbenti, per un valore totale di 886 euro, potesse configurare l'ipotesi attenuata).

Normativa correlata