Cass. pen. n. 18746 del 6 maggio 2014
Testo massima n. 1
L'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonchè del principio del "favor impugnationis". (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la genericità dell'appello va valutata confrontando le censure articolate nell'impugnazione con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato).