Cass. pen. n. 46159 del 18 novembre 2013

Testo massima n. 1


Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc. pen.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore per la costituzione completa anche della cosiddetta "procura ad litem", contemplando, accanto all'ampio mandato a stare in giudizio, anche il mandato difensivo individuato dall'indicazione dello specifico oggetto della causa).