14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36372 del 5 settembre 2013
Testo massima n. 1
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall’art. 591 c.p.p. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, ex 616 c.p.p., deve essere comminata, non solo nel caso di declaratoria di inammissibilità ex art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. ma anche in quello di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p.. [ Fattispecie di ricorso dichiarato inammissibile per tardività ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]