Cass. pen. n. 32797 del 29 luglio 2013

Testo massima n. 1


In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il reato di danneggiamento è integrato anche da un danno meramente temporaneo al sistema superficiale delle acque, prodotto dall'azione dell'uomo senza ricorrere a sostanze inquinanti, essendo sufficiente l'esistenza di alterazioni che richiedano un intervento ripristinatorio. (Fattispecie in cui la modifica apportata al sistema fluviale è stata dedotta dal deposito di materiali sul fondo, dalle trasformazioni delle sponde, dall'intorbidamento delle acque e dalla moria di pesci).

Testo massima n. 2


L'elemento psicologico del reato di danneggiamento al sistema superficiale delle acque può essere complessivamente desunto dalla consapevolezza degli effetti prodotti dalle sostanze inquinanti in precedenza sversate, dalla reiterazione degli sversamenti stessi e dall'omessa adozione dei necessari interventi riparatori.

Normativa correlata