Cass. pen. n. 23663 del 31 maggio 2013
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento, ancorché effettuato dalla società o dall'ente nell'ambito del quale opera l'imputato, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato medesimo tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'attenuante al delegato alla sicurezza di un'azienda con riferimento al risarcimento effettuato dalla società titolare dell'azienda medesima).