Cass. pen. n. 1176 del 10 gennaio 2013

Testo massima n. 1


In tema di rapina, configura l’elemento materiale della “violenza alla persona” il frapporre un ostacolo alla libertà di locomozione della vittima, che marci alla guida di un veicolo, onde costringerla ad arrestare la marcia per sottrarle una cosa mobile. (Fattispecie nella quale l’imputato, in concorso con altro soggetto giudicato separatamente, si era gettato, a bordo di un ciclomotore, dinanzi all’autovettura guidata dalla p.o., costringendola ad arrestare la marcia per evitare l’impatto, ed avere approfittato di ciò per sottrarle la borsa).

Normativa correlata