Cass. pen. n. 9455 del 9 marzo 2011

Testo massima n. 1


Il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice che aveva reso sentenza "ex" art. 444 c.p.p., senza pronunciarsi sulla concordemente chiesta sospensione condizionale della pena).

Normativa correlata