14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14781 del 24 giugno 2009
Testo massima n. 1
L’atto posto in essere da un soggetto dopo che allo stesso, nel corso di un procedimento di interdizione, sia già stato nominato un tutore provvisorio, è annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace, tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento [ come, nella specie, la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell’atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio ]. Ne consegue che il termine di prescrizione dell’annullamento decorre, ai sensi dell’art. 1442, secondo comma, c.c., dalla data di cessazione dell’incapacità legale e non da quella di compimento dell’atto annullabile.
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