Cass. pen. n. 20832 del 25 maggio 2011
Testo massima n. 1
La causa estintiva della prescrizione, una volta dichiarata con sentenza, non può essere oggetto di rinuncia nei gradi successivi. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove ciò avvenisse, sarebbe violato il divieto di "reformatio in peius").