Cass. pen. n. 18858 del 13 maggio 2011
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata riconosciuta in relazione al travisamento realizzato indossando un cappello con visiera ed un paio di occhiali scuri).