14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3713 del 21 dicembre 1971
Testo massima n. 1
La prescrizione dell’azione di annullamento di un contratto [ nella specie, di una transazione, al fine di ottenere una liquidazione del danno in misura superiore a quella convenuta transattiva-mente ] può essere interrotta soltanto dalla domanda giudiziale e non anche dalla costituzione in mora; questa invero presuppone un debitore tenuto all’adempimento di una prestazione, onde la sua efficacia interruttiva è limitata ai diritti di credito e non può estendersi a un diritto potestativo, quale è quello all’annullamento del contratto, cui non corrisponde un obbligo di prestazione della controparte.
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