Cass. pen. n. 8222 del 2 marzo 2010
Testo massima n. 1
Il termine della sospensione condizionale della pena decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna che concede il beneficio diviene irrevocabile.
Il termine della sospensione condizionale della pena decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna che concede il beneficio diviene irrevocabile.