Cass. pen. n. 7921 del 26 febbraio 2010

Testo massima n. 1


Concorre nel delitto di estorsione l'intermediario che agisca per la restituzione della refurtiva mettendosi in contatto con gli autori del furto e determinandoli, in virtù del proprio carisma mafioso, a fissare il prezzo del riscatto, in modo da ricordare loro le regole vigenti in quel determinato territorio.

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