Cass. pen. n. 44049 del 15 dicembre 2010
Testo massima n. 1
Il delitto di estorsione si consuma esclusivamente nel momento in cui la persona offesa provvede a fare od omettere quanto richiesto dall'estortore, non essendo sufficiente a tal fine la semplice promessa di aderire alla richiesta estorsiva.