Cass. pen. n. 3368 del 26 gennaio 2010

Testo massima n. 1


In tema di prescrizione, ai fini dell'applicabilità retroattiva del termine prescrizionale più favorevole, di cui all'art. 10, comma terzo, L. 7 dicembre 2005, n. 251, è rilevante il "tempus commissi delicti" e non già la formale pendenza del procedimento penale, connessa alla data di iscrizione del reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. (Nella fattispecie, il P.M. ricorrente aveva sostenuto che doveva essere applicato il più lungo periodo prescrizionale previsto dalla nuova normativa, in quanto, benchè il reato risultasse consumato nel gennaio 2005, alla data dell'entrata in vigore della L. 251 del 2005 non era stata effettuata la relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato) della disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. 7 dicembre 2005, n. 251.