Cass. pen. n. 33528 del 13 settembre 2010
Testo massima n. 1
L'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione per la sopravvenienza di una causa di revoca ovvero per la considerazione di una causa preesistente, a condizione però che la stessa non sia stata nota al giudice della cognizione.