14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2996 del 24 maggio 1979
Testo massima n. 1
In tema di vizi concernenti l’attività negoziale degli enti pubblici – sia che si riferiscano al processo di formazione della volontà dell’ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente – il negozio comunque stipulato è annullabile ad iniziativa esclusiva dell’ente pubblico, salvo che non sia ravvisabile un vizio di incompetenza tanto rilevante da assumere il carattere dello straripamento di potere e da determinare l’invasione dell’attività di un organo nella sfera dei poteri esclusivi di un altro organo, ovvero l’uso di poteri non configurabili in relazione all’organo che abbia irregolarmente agito, nel qual caso il contratto è nullo e non semplicemente annullabile.
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