Cass. pen. n. 24367 del 25 giugno 2010
Testo massima n. 1
Sussiste, in tema di delitto di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite soltanto se si ha la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, non potendo dirsi sufficiente il fatto che la vittima percepisca che la minaccia o la violenza di un solo soggetto agente in realtà promanino da più persone.