Cass. pen. n. 24353 del 25 giugno 2010
Testo massima n. 1
Il reato di estorsione, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dalla ricezione di effetti cambiari, si consuma con il conseguimento del possesso di detti titoli ad opera dell'autore del fatto, non rilevando l'eventualità successiva del mancato pagamento.