Cass. pen. n. 11252 del 24 marzo 2010

Testo massima n. 1


Ricorre la circostanza attenuante della minore gravità nel reato di atti sessuali con minorenne se gli atti compiuti non comportano una rilevante compromissione dell'integrità psico-fisica della persona offesa, non avendo rilievo alcuno, invece, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, l'eventuale consenso della stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che proprio l'approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto o di affidamento per avere rapporti sessuali con un minore, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità).

Normativa correlata