Cass. pen. n. 41964 del 30 ottobre 2009
Testo massima n. 1
L'esclusione della prescrizione dei delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, quantunque oggetto di formalizzazione con L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al c.p. e alla L. 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), è antecedente ad essa. Ne consegue che il reato punito con detta pena commesso prima dell'entrata in vigore della citata legge è imprescrittibile pur senza una specifica disposizione in tal senso. (Fattispecie concernente misura cautelare personale disposta in relazione a delitto di omicidio volontario aggravato, ritenuta dall'imputato illegittima per l'intervenuta prescrizione del reato).