Cass. pen. n. 18485 del 5 maggio 2009
Testo massima n. 1
Lo stato di flagranza nella commissione del delitto di furto di energia elettrica si protrae sino al momento in cui l'utenza, su cui sono operate le plurime captazioni, è attiva. (La Corte ha chiarito che il delitto è a condotta frazionata, o a consumazione prolungata, sicché le captazioni successive alla prima non costituiscono "post factum" penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, ma atti di un'unica azione furtiva).