Cass. pen. n. 10646 del 10 marzo 2009

Testo massima n. 1


Il limite alla concessione delle circostanze attenuanti generiche introdotto nella nuova disposizione di cui all'art. 62-bis, comma terzo, c.p., a seguito dell'art. 1 lett. f-bis L. 24 luglio 2008, n. 125, secondo cui " l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma", non è applicabile ai reati commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE