Cass. pen. n. 31702 del 29 luglio 2008

Testo massima n. 1


La presenza del giudizio d'appello, rilevante, secondo la normativa transitoria dettata dall'art. 10, comma 3, L. n. 251 del 2005 (come interpretato dalla Corte costituzionale a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla n. 393 del 2006), ai fini dell'applicazione delle “vecchie” o delle “nuove” norme in tema di prescrizione, ha inizio nel momento della pronunzia della sentenza di primo grado, che coincide con il momento della lettura del dispositivo e non con quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione.