Cass. pen. n. 237 del 7 gennaio 2008

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità è necessario che il provvedimento sia stato emesso esclusivamente, per le ragioni indicate nell'art. 650 c.p., nell'interesse della collettività; pertanto non sussiste detta contravvenzione in caso di inosservanza di provvedimento adottato nell'interesse di privati cittadini. (Fattispecie concernente l'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiungeva ai proprietari di un appartamento di eliminare le cause delle infiltrazioni d'acqua nell'appartamento sottostante).

Normativa correlata