14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11265 del 30 luglio 2002
Posted at 16:50h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 1432 c.c., che disciplina l’ipotesi di rettifica del contratto, non contiene alcuna eccezione ai principi in tema di trascrizione, con la conseguenza che, ai fini della opponibilità ai terzi dell’atto di alienazione inficiato da errore poi emendato con la rettifica, si applica il criterio della anteriorità della trascrizione di cui all’art. 1445 c.c.
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