Cass. pen. n. 35255 del 21 settembre 2007
Testo massima n. 1
Integra il reato di cui all'art. 635, comma secondo, c.p. la condotta di chi abbia danneggiato la tabella di indicazione dell'ubicazione di un campeggio, che costituisce cosa esposta per destinazione (o per consuetudine o per pubblica utilità) alla pubblica fede, a nulla rilevando in contrario che il campeggio sia, al momento della condotta, chiuso.