Cass. pen. n. 18391 del 15 maggio 2007
Testo massima n. 1
La rinuncia alla prescrizione — esercitabile dall'imputato di persona ovvero con il ministero di un procuratore speciale, solo dopo la maturazione del relativo termine di legge — presuppone, ai sensi dell'art. 157 c.p., così come novellato dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne consegue che la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.
Testo massima n. 2
L'art. 157 c.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 251 del 2004, prevede che la rinuncia alla prescrizione debba essere operata espressamente dall'imputato; ne consegue che è necessaria, per la sua efficacia, una dichiarazione di volontà espressa e pacifica che non ammette equipollenti, come ad esempio la proposizione della istanza di applicazione della pena.