14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2725 del 24 ottobre 1973
Testo massima n. 1
L’errore di diritto, anche se incide sui presupposti, non dà luogo ad una causa di nullità assoluta [ che abilita il giudice a respingere gli effetti di un atto o negozio del quale gli è stata domandata l’applicazione ], bensì di sola annullabilità; e per fare valere tale vizio in via di opposizione all’azione di adempimento, la parte interessata — pur non vincolata a forme speciali — deve addurre una falsa rappresentazione circa l’esistenza, la portata o l’applicabilità di una norma giuridica, riconoscibile dall’altro contraente e che sia stata la ragione unica o principale del negozio.
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