14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3892 del 29 giugno 1985
Testo massima n. 1
La presunzione di conoscenza delle norme giuridiche [
ignorantia legis non excusat ] non può essere invocata per escludere la configurabilità e la rilevanza, ai fini dell’annullamento del contratto, di un errore vizio della volontà determinato dall’ignoranza o dall’inesatta conoscenza di una norma né per escludere la riconoscibilità di un errore siffatto, la quale — atteso che l’ordinamento vigente non esige più l’ulteriore requisito della scusabilità — deve essere accertata non in astratto ma in relazione alle concrete circostanze del singolo caso ed alla concreta situazione soggettiva delle parti dello specifico rapporto.
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