14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1556 del 25 maggio 1973
Posted at 16:48h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini dell’annullamento del contratto per errore su una qualità essenziale dell’oggetto dello stesso, non occorre accertare se tale qualità sia stata o meno pattuita tra le parti, essendo sufficiente e rilevante che una delle parti stesse si sia indotta alla stipulazione del negozio nell’erronea e determinante convinzione della sua esistenza.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]