Cass. pen. n. 23130 del 5 luglio 2006

Testo massima n. 1


Integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 659, primo comma, c.p. la condotta idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni di in numero indeterminato di persone, che sia posta in essere, seppure non siano superati i limiti di rumorosità di cui all'art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997, nello svolgimento di attività di per sé rumorosa, perché l'agente è comunque tenuto alle cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie relativa alla condotta del responsabile di un ambulatorio medico dai cui impianti di climatizzazione ed elettrogeno provenivano rumori che per intensità e durata superavano i limiti di normale tollerabilità).

Normativa correlata