Cass. pen. n. 12647 del 1 febbraio 2006
Testo massima n. 1
È da escludere che, ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di soggetto imputato di reati sessuali in danno di minori, possano valere come testimonianze le dichiarazioni rese da detti minori al perito incaricato di vagliare il loro grado di maturità e di attendibilità e riportare, per quanto ritenuto di rilievo, nell'elaborato redatto dal medesimo perito, ostandovi il disposto di cui all'art. 228, comma 3, c.p.p. (oltre che, nel caso di specie, la loro mancata registrazione e verbalizzazione).
Testo massima n. 2
Le dichiarazioni rese da minori vittime di reati sessuali al consulente tecnico del pubblico ministero sono utilizzabili solo ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza - volta a verificare la credibilità dei testi in vista dell'esame protetto -, ma non possono essere utilizzate dal giudice quali dichiarazioni testimoniali ai fini della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all'art. 228, comma terzo cod.proc.pen. e il disposto degli artt. 392 comma 1-bis e 398 comma 5-bis cod.proc.pen. (Annulla con rinvio, App. Torino, 10 giugno 2003).