Cass. pen. n. 5909 del 10 gennaio 2024
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA - Richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari - Restituzione degli atti al pubblico ministero per non essere scaduto il termine - Abnormità - Ragioni - Fattispecie.
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto della proroga del termine per il compimento delle indagini, restituisce gli atti al pubblico ministero in ragione della ritenuta mancata scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 3, cod. proc. pen., posto che tale giudicante può accogliere o rigettare la richiesta, ma non omettere la decisione, determinandosi, in tal caso, una stasi nel procedimento. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva, peraltro, erroneamente ritenuto che fossero applicabili i termini di durata delle indagini introdotti dalla cd. riforma Cartabia, facendo riferimento, a tal proposito, alla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del nome della persona indagata e non, invece, alla data di iscrizione della notizia di reato, come ritenuto corretto dalla Corte).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 2 CORTE COST.